Art. 2

In vigore dal 23 giu 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;737#art-2

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Art. 2 Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la esecuzione a cura e spese dello Stato, dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche ad opere e ad impianti dei porti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo