Art. 1
In vigore dal 23 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
È autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, a cura e spese dello Stato, di lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche ad opere e ad impianti dei porti nazionali.
La somma predetta sarà iscritta per lire duecento milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per lire ottocento milioni in quello per l'esercizio 1948-49.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;737#art-1