Art. 1

In vigore dal 23 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: È autorizzata la spesa di lire un miliardo per la esecuzione, a cura e spese dello Stato, di lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche ad opere e ad impianti dei porti nazionali. La somma predetta sarà iscritta per lire duecento milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per lire ottocento milioni in quello per l'esercizio 1948-49.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;737#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo