Art. 3
In vigore dal 13 giu 1948
Della predetta tassa di L. 100, L. 40 verranno introitate dallo Stato mentre la rimanente somma, suddivisa in parti uguali, verrà devoluta metà a favore del comune di Capri e metà di quello di Anacapri, con l'impegno che venga investita in opere di carattere estetico, atte a tutelare le bellezze naturali dell'isola e ad incrementarne il turismo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;652#art-3