Art. 2
In vigore dal 13 giu 1948
Alla riscossione provvederà l'Amministrazione delle antichità e belle arti con le modalità stabilite per la riscossione delle tasse di ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie ed agli scavi di antichità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;652#art-2