Art. 2
In vigore dal 26 mag 1953
Il termine previsto dall'art. 6 del citato decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, è prorogato fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace.
Note all'articolo
- La L. 26 febbraio 1949, n. 82 ha disposto (con l'art. 1) che "Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950".
- La L. 11 aprile 1953, n. 323 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il funzionamento dell'Ufficio per il ricupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82, e' prorogato fino al 31 dicembre 1954". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1951.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;609#art-2