Art. 1
In vigore dal 9 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per gli affari esteri, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Il primo comma ed il capoverso n. 1 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, sono integrati come appresso:
"È costituito temporaneamente, alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, un ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, con le seguenti attribuzioni:
1) cooperare con le competenti Autorità alleate nel recupero e nella identificazione degli oggetti d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico asportato dalle truppe nemiche in ritirata, e comunque illecitamente sottratto al patrimonio artistico, bibliografico, scientifico e didattico nazionale, effettuandone la restituzione al competente organo del Ministero della pubblica istruzione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;609#art-1