Art. 2

In vigore dal 21 mag 1948
La modificazione di cui all'articolo precedente ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48. Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 87. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;479#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo