Art. 2
2 / 2In vigore dal 21 mag 1948
La modificazione di cui all'articolo precedente ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48.
Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 87. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;479#art-2