Art. 2
In vigore dal 28 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 15. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;422#art-2