Art. 1

In vigore dal 28 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . È concesso per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, un contributo straordinario di L. 2.400.000 in aggiunta a quello ordinario di L. 100.000 previsto dall'art. 6 della legge 2 febbraio 1939, n. 397.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;422#art-1

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