Art. 2
In vigore dal 19 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni allo stato di previsione suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 224. - FRASCA
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