Art. 2

In vigore dal 19 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni allo stato di previsione suddetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 224. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;372#art-2

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Art. 2 Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'esercizio finanziario 1947-48. — Testo vigente | Portale Normativo