Art. 1

In vigore dal 19 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Per la copertura delle seguenti spese: L. 16.055.000 per l'applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 577, e per l'aumento del 20% dell'indennità di carovita disposto con la circolare telegrafica del Ministero del tesoro n. 106294 del 14 febbraio corrente anno; L. 15.200.000 per la corresponsione al personale del premio di presenza e dei compensi per lavoro straordinario relativi all'esercizio decorso; L. 6.600.000 per l'assunzione di 37 reduci disposta, in esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138; L. 5.000.000 per l'aumento del 20% dell'indennità di carovita disposto per il trimestre 1 aprile 30 giugno 1947; L. 1.300.000 per l'aumento degli stipendi disposto col decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778; L. 832.000 per l'indennità caropane relativa al periodo dal 16 aprile al 30 giugno 1947; è concesso a favore dell'Istituto centrale di statistica un contributo straordinario di L. 44.987.000, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;372#art-1

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