Art. 1

In vigore dal 3 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 144, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . È autorizzata la spesa di due miliardi di lire per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche di bonifica, così ripartita: a) L. 1.600.000 per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche di bonifica e sistemazione idraulico-forestale di bacini montani; b) L. 400.000.000 per la revisione dei prezzi relativi alla riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;568#art-1

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Art. 1 Autorizzazione della spesa di due miliardi di lire per la revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica. — Testo vigente | Portale Normativo