Art. 1
1 / 3In vigore dal 3 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 144, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
.
È autorizzata la spesa di due miliardi di lire per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche di bonifica, così ripartita:
a) L. 1.600.000 per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche di bonifica e sistemazione idraulico-forestale di bacini montani;
b) L. 400.000.000 per la revisione dei prezzi relativi alla riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;568#art-1