Art. 2

In vigore dal 2 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 15 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 163. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;560#art-2

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Art. 2 Modificazione al decreto legislativo 31 ottobre 1947 n. 1304, sul trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. — Testo vigente | Portale Normativo