Art. 1

In vigore dal 2 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Fino al 31 dicembre 1948 la dichiarazione, prescritta dal primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, di avvalersi dei medici e delle case di cura di proprio gradimento anziché dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, deve essere fatta dai lavoratori del commercio, credito, assicurazione e servizi tributari appartati aventi qualifica impiegatizia, invece che al principio di ogni anno, al principio di ogni periodo di malattia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;560#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo