Art. 4
In vigore dal 13 giu 1948
La norma contenuta nell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, si applica anche nei casi di cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 giugno 1947 in cui non si è ancora effettuata la liquidazione della pensione.
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