Art. 2
In vigore dal 13 giu 1948
Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari - anche se privilegiate, e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 marzo 1948, è concessa una anticipazione, una volta tanto, di:
lire 5000 se trattasi di pensioni o assegni diretti;
lire 3000 se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità.
La stessa anticipazione è concessa anche ai pensionati contemplati dall' del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.
L'anticipazione di cui ai precedenti commi sarà recuperata sui futuri miglioramenti che verranno deliberati dai competenti organi legislativi in seguito alle proposte che verranno fatte dalla Commissione di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;651#art-2