Art. 2

In vigore dal 26 mag 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 12 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - TUPINI - TREMELLONI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 112. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;515#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Norme per dichiarazione di pubblica utilita' dei raccordi ferroviari. — Testo vigente | Portale Normativo