Art. 1

In vigore dal 26 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I è XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . La dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 55 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, per la costruzione del binari di raccordo e degli allacciamenti ferroviari destinati a servire stabilimenti commerciali ed industriali è fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. La dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto, ampliamento o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, le quali comprendono, impianti di binari di raccordo e di allacciamenti ferroviari, è fatta, per tutto il complesso delle opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria e il commercio. Qualora tali opere di impianti, ampliamenti o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, non comprendano anche la costruzione di binari di raccordo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. Restano ferme le disposizioni degli articoli 30 e 32 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;515#art-1

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