Art. 1
In vigore dal 26 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I è XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
.
La dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 55 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, per la costruzione del binari di raccordo e degli allacciamenti ferroviari destinati a servire stabilimenti commerciali ed industriali è fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.
La dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto, ampliamento o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, le quali comprendono, impianti di binari di raccordo e di allacciamenti ferroviari, è fatta, per tutto il complesso delle opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria e il commercio. Qualora tali opere di impianti, ampliamenti o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, non comprendano anche la costruzione di binari di raccordo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 30 e 32 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;515#art-1