Art. 3
In vigore dal 23 lug 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, dal 25 agosto 1941, per l'Accordo di cui alla lettera a), dal 28 febbraio 1946, per l'Accordo di cui alla lettera b) e dal 2 giugno 1947, per l'Accordo di cui alla lettera c).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - CAPPA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 56. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;947#art-3