Art. 1
In vigore dal 23 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri segretari di Stato per la marina mercantile, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi:
a) Accordo fra l'Italia e l'Argentina per il trasferimento in proprietà al Governo Argentino di navi mercantili rifugiate si nei porti di quella Repubblica, firmato a Buenos Aires il 25 agosto 1941;
b) Contratto di compravendita fra l'Italia e l'Argentina relativo ad alcune navi, firmato a Buenos Aires il 28 febbraio 1946;
c) Accordo fra l'Italia e l'Argentina relativo al piroscafo "Fortunstella" firmato a Buenos Aires il 2 giugno 1947.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;947#art-1