Art. 1

In vigore dal 21 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportati dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1947: a) Accordo relativo all'immigrazione italiana in Francia; b) Accordo speciale relativo agli operai che si recano in Francia per la stagione delle barbabietole; c) Accordo relativo alle condizioni di applicazione della legislazione francese sugli assegni familiari; d) Scambio di Note.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;730#art-1

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