Art. 1
1 / 2In vigore dal 21 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportati dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1947:
a) Accordo relativo all'immigrazione italiana in Francia;
b) Accordo speciale relativo agli operai che si recano in Francia per la stagione delle barbabietole;
c) Accordo relativo alle condizioni di applicazione della legislazione francese sugli assegni familiari;
d) Scambio di Note.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;730#art-1