Art. 2

In vigore dal 3 ago 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per quanto di sua competenza, all'attuazione del presente decreto e ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Approvazione dell'Accordo tra Il Governo italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite, concluso a Roma il 12 novembre 1947, per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso dei Fondo lire supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946. — Testo vigente | Portale Normativo