Art. 1

In vigore dal 3 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con tutti i Ministri; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma il 12 novembre 1947 tra il Governo italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire, supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;1019#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo