Art. 3
In vigore dal 18 giu 1948
Le domande per l'assegnazione della nuova, ricevitoria in base al precedente articolo debbono essere presentate dagli interessati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - D'ARAGONA - SFORZA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 181. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;575#art-3