Art. 2
In vigore dal 18 giu 1948
L'importanza delle ricevitorle da assegnare per effetto del precedente articolo sarà determinata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al sensi dell'art. 28 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161; in ogni caso la ricevitoria assegnata non potrà eccedere la retribuzione di L. 15.000 annue, calcolata, in base all' del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;575#art-2