Art. 5
AbrogatoIn vigore dal 1 gen 1973
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636
Note all'articolo
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati: [...] l'art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;514#art-5