Art. 4
In vigore dal 9 giu 1948
Al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono aggiunti, dopo l'art. 31, i seguenti articoli:
Art. 32. - L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione.
Art. 33. - Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale può chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle province limitrofe. La stessa facoltà è attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma, la Commissione censuaria centrale può apportare modifiche alle tariffe già determinate.
Art. 34. - L'Amministrazione del catasto e del servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacità di reddito delle unità immobiliari.
Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. 11.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;514#art-4