Art. 4

In vigore dal 21 mag 1950
È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, semprechè il comando o distacco non sia già previsto da disposizioni di leggi speciali. Tutto il personale insegnante e non insegnante attualmente comandato o distaccato, a qualsiasi titolo, presso gli Uffici scolastici provinciali, ad eccezione di quello addetto al Monte pensioni, dovrà essere gradualmente restituito alle sue specifiche funzioni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;454#art-4

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