Art. 2
In vigore dal 21 mag 1950
I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A, al 10° del ruolo di gruppo B e al 12° del ruolo di gruppo C, di cui alla tabella annessa al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.
La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948; n. 454, e fino al 30 giugno 1950.
Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà, fruire per conseguire più di una promozione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;454#art-2