Art. 1
In vigore dal 7 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, e per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina il 13 ottobre 1947:
a) Accordo commerciale e finanziario;
b) Prestito estero in pesos argentini 3,3-4% 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica argentina;
c) Contratto di negoziazione del prestito estero in pesos argentini 3,3-4% 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica argentina;
d) Scambio di Note concernenti la liberazione dei beni italiani già bloccati in Argentina e di quelli argentini già bloccati in Italia;
e) Scambio di Note concernenti le modalità di applicazione degli accordi medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-rd-1