Art. 3

In vigore dal 2 giu 1948
Le attribuzioni di cui al precedente articolo dovranno estere esercitate entro un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Pure entro tale periodo dovrà essere approvato il regolamento organico del personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-03;559#art-3

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