Art. 2
In vigore dal 2 giu 1948
Oltre le sue normali attribuzioni il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà:
1) provvedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Istituto predetto anche mediante la soppressione degli uffici ritenuti a suo giudizio esuberanti;
2) licenziare il personale in servizio che, a suo giudizio, risulti quantitativamente esuberante o qualitativamente non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Istituto stesso, nonché modificare le attribuzioni del personale trattenuto in servizio.
Al personale che verrà dimesso saranno corrisposte le indennità previste dalle vigenti norme legislative, salvo in ogni caso il trattamento più favorevole stabilito all'atto della assunzione.
Il personale che sarà trattenuto in servizio sarà considerato provvisorio a tutti gli effetti e il trattamento stesso non darà diritto al collocamento nei posti di ruolo organico che saranno fissati dal regolamento di cui all'art. 17, n. 3, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-03;559#art-2