Art. 1
In vigore dal 14 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia il 15 maggio 1947 ed allo scambio di Note relativo:
a) Protocollo regolante l'emigrazione di minatori italiani in Francia e la corrispondente fornitura francese di carbone all'Italia;
b) Convenzione annessa al Protocollo suddetto che fissa la ripartizione per provenienza e qualità nonché il prezzo di cessione e le condizioni di consegna di carbone all'Italia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;886#art-1