Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia il 15 maggio 1947 ed allo scambio di Note relativo: a) Protocollo regolante l'emigrazione di minatori italiani in Francia e la corrispondente fornitura francese di carbone all'Italia; b) Convenzione annessa al Protocollo suddetto che fissa la ripartizione per provenienza e qualità nonché il prezzo di cessione e le condizioni di consegna di carbone all'Italia.
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