Art. 5
In vigore dal 1 lug 1948
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI EINAUDI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 97. - FRASCA
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