Art. 2
In vigore dal 1 lug 1948
A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo il Ministro per i lavori pubblici potrà assumere impegni:
a) per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra;
b) per l'attuazione dei piani di ricostruzione;
c) per la costruzione di fabbricati a carattere popolare da destinare ad alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi bellici;
d) per il completamento e nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario, anche di pertinenza delle Amministrazioni comunali.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno annualmente determinati i limiti d'impegno per le singole categorie di opere da eseguire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;688#art-2