Art. 2

In vigore dal 29 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;536#art-2

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Art. 2 Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 150.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita'. — Testo vigente | Portale Normativo