Art. 1

In vigore dal 29 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . È autorizzata l'ulteriore spesa di L. 150.000.000 in aggiunta a quella autorizzata con l' del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1101, per l'esercizio finanziario 1947-48, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833.
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