Art. 2
In vigore dal 3 giu 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 91. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;473#art-2