Art. 1

In vigore dal 3 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della. Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . È autorizzata la spesa di lire sessanta milioni in aggiunta a quella prevista dall'art. 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche e da leggi speciali, ivi compresi il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolazioni per la provvista di acqua potabile e per opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato con regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144, nonché la legge 4 aprile 1935, n. 454 ed il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, concernenti sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1936.
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Art. 1 Variazioni ed aggiunte allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48. — Testo vigente | Portale Normativo