Art. 2

In vigore dal 18 giu 1948
La somma suddetta verrà stanziata, con decreti del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 10. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;573#art-2

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Art. 2 Assegnazione di un contributo statale straordinario per l'anno 1947 a favore della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo