Art. 1

In vigore dal 18 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I o XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . In attesa dell'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, per la ripartizione fra lo Stato e la Valle d'Aosta delle entrate erariali, pel territorio compreso nella circoscrizione autonoma della Valle, è autorizzata l'assegnazione, a favore della Valle medesima, di un contributo statale straordinario di L. 360 milioni per l'anno 1947, comprensivo del fabbisogno per l'integrazione dei bilanci, per l'anno medesimo, dei Comuni e degli Enti comunali di assistenza inclusi in detta circoscrizione autonoma.
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