Art. 2
In vigore dal 9 apr 1948
Per l'esecuzione delle disposizioni contemplate nell'Accordo di cui al precedente , il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad emanare le variazioni di bilancio per l'apertura - a favore dell'istituto bancario designato al Governo egizio - di un credito di dollari U.S.A., corrispondenti a lire egiziane 2.500.000 sulla base dei costi fissati dal Fondo Monetario Internazionale alla data della predetta Nota del 10 marzo 1948, nel corrispondente contro valore in lire italiane.
È altresì autorizzato ad effettuare con successivi provvedimenti le altre variazioni di bilancio che si rendessero eventualmente necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal citato Accordo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;227#art-2