Art. 1

In vigore dal 9 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma, primo, dei decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1958: . Piena ed intera esecuzione è data dagli scambi di note effettuati al Cairo tra l'Italia e Egitto, il 25 settembre 1947 ed il 10 marzo 1945, circa le modalità di esecuzione dell'Accordo italo-egiziano sulle riparazioni firmato a Parigi il 10 settembre 1946.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;227#art-1

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