Art. 1
In vigore dal 9 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma, primo, dei decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1958:
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Piena ed intera esecuzione è data dagli scambi di note effettuati al Cairo tra l'Italia e Egitto, il 25 settembre 1947 ed il 10 marzo 1945, circa le modalità di esecuzione dell'Accordo italo-egiziano sulle riparazioni firmato a Parigi il 10 settembre 1946.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;227#art-1