Art. 3

In vigore dal 6 lug 1950
Salvo l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima attuazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, di gruppo C e del personale subalterno, saranno banditi, con la osservanza, delle modalità, previste dalle vigenti disposizioni, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, fornito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo dovrà inoltre possedere, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di almeno un anno, prescindendo nei suoi confronti dal requisito dell'età. I concorsi per il gruppo A e per il gruppo C si svolgeranno per esami; quelli per il personale subalterno si svolgeranno per titoli. Ai concorsi predetti possono partecipare anche gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato nonché gli estranei alle Amministrazioni stesse che siamo forniti dei requisiti prescritti e si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Costoro potranno conseguire la nomina rispettivamente per non oltre l'ottavo e per non oltre il decimo dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facoltà di magistero. Il contingente del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione sarà ridotto di tante unità quante saranno quelle che, per effetto dei concorsi di cui al presente articolo, conseguiranno la sistemazione in ruolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-27;267#art-3

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