Art. 2

In vigore dal 6 lug 1950
I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A e al 12° del ruolo di gruppo C, di cui alla tabella annessa al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto. La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore. Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-27;267#art-2

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Art. 2 Riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. — Testo vigente | Portale Normativo