Art. 2

In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per provvedere a spese a pagamento non differito per opere di miglioramento agrario, con special riguardo alla irrigazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;190#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo